Gestire la sicurezza in un’azienda, in un’officina o in un cantiere edile richiede un’attenzione costante alle normative italiane in materia di tutela della salute sul lavoro. Un elemento fondamentale di questo sistema è il pannello informativo sicurezza, che dev’essere ben visibile e facilmente comprensibile da tutti i lavoratori. Di seguito troverai le principali informazioni che ogni “site manager” deve conoscere per realizzare e mantenere aggiornato il pannello nel rispetto del D.Lgs. 81/2008.
Elementi Chiave e Figure di Riferimento
- Ruoli fondamentali: Il pannello deve elencare chiaramente il Datore di Lavoro, l’RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) e il RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza).
- Sorveglianza sanitaria: Se previsto, va indicato il Medico Competente e i riferimenti per visite e controlli periodici.
- Coordinatori per la sicurezza: Nei cantieri (cartello di cantiere), è obbligatorio specificare CSP e CSE (Coordinatore in fase di Progettazione ed Esecuzione).
Informazioni e Procedure Obbligatorie
- Documento di Valutazione dei Rischi (DVR): Il pannello deve segnalare dove è consultabile, insieme ad altri documenti come il Piano di Emergenza o il Piano Operativo di Sicurezza (POS).
- Procedure di evacuazione: Devono essere riportate in modo sintetico e ben visibile, con indicazioni su vie di fuga e punto di raccolta.
- Dispositivi di protezione individuale (DPI): È importante sottolineare l’uso corretto di caschi, guanti, cuffie antirumore o altri DPI, a seconda dei rischi specifici.
Piano di Emergenza e Pronto Soccorso Aziendale
- Istruzioni antincendio: Indicare i numeri di emergenza (come il 112) e i passaggi da seguire in caso di incendio, compreso l’obbligo di allertare i colleghi e attivare l’allarme.
- Procedure di evacuazione: Specificare le azioni immediate (ad esempio, non utilizzare gli ascensori, rispettare i percorsi di esodo, recarsi al punto di raccolta).
- Pronto soccorso aziendale: Elencare gli addetti formati, l’ubicazione della cassetta o dell’infermeria e le istruzioni da seguire per segnalare infortuni o malori.
Norme di Comportamento e Obblighi Legali
- Obblighi dei lavoratori: Usare correttamente le attrezzature, indossare i DPI, non rimuovere o manomettere segnaletica e protezioni, e segnalare immediatamente eventuali pericoli.
- Obblighi del datore di lavoro: Assicurare formazione, informazione, predisporre il DVR e i piani di emergenza, vigilare sull’applicazione delle regole di sicurezza.
- Sanzioni e divieti: È consigliabile ricordare che la violazione delle norme può comportare sanzioni disciplinari e, nei casi più gravi, responsabilità penali.
Segnaletica di Sicurezza e Aggiornamenti
- Cartelli di cantiere: Nei siti temporanei o mobili, il cartello deve indicare anche i responsabili (direttore dei lavori, impresa esecutrice) e i nominativi dei coordinatori per la sicurezza.
- Segnaletica obbligatoria: Antincendio (estintori, idranti), di emergenza (uscite di sicurezza, punto di raccolta), di obbligo e divieto (es. “Vietato Fumare”), tutti conformi alle norme UNI/ISO.
- Aggiornamenti periodici: Qualsiasi cambiamento nelle procedure di sicurezza, nei nominativi delle figure di riferimento o nelle disposizioni normative va subito riportato sul pannello.
Un pannello informativo sicurezza ben strutturato e aggiornato è un tassello indispensabile per garantire che ogni lavoratore sia a conoscenza dei rischi, delle procedure di emergenza e dei propri diritti e doveri. Integrare correttamente le disposizioni del D.Lgs. 81/2008, curare la sorveglianza sanitaria, predisporre un efficace piano di emergenza e assicurarsi che le procedure di evacuazione siano chiare e complete riduce notevolmente gli infortuni e migliora la conformità alle normative. Per il “site manager”, rispettare questi requisiti significa tutelare la salute dei lavoratori, ottimizzare l’organizzazione interna e aumentare la qualità complessiva del progetto.
Pannello Informativo Sicurezza e Salute sul Lavoro – Contenuti Obbligatori
In conformità al Testo Unico (D.Lgs. 81/2008) e alle altre norme vigenti, ogni luogo di lavoro – sia in fabbrica/officina sia in cantiere edile – deve esporre un pannello informativo sulla sicurezza. Di seguito si dettagliano le voci obbligatorie da includere, in aderenza alle leggi italiane e alle migliori pratiche.
1. Informazioni Generali su Salute e Sicurezza sul Lavoro
- Riferimenti Normativi Generali: Deve essere chiaro il riferimento al quadro normativo applicabile. Il pannello dovrebbe riportare un’intestazione o dicitura che l’azienda opera nel rispetto del D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81 (Testo Unico in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro) e successive modifiche, nonché delle altre norme pertinenti. Va ricordato il principio generale stabilito dall’art. 2087 del Codice Civile, secondo cui il datore di lavoro (imprenditore) «è tenuto ad adottare […] le misure […] necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro». Ciò evidenzia l’obbligo legale primario di garantire un ambiente sicuro per i lavoratori. Eventuali riferimenti a linee guida regionali o disposizioni locali possono essere menzionati se applicabili (es. direttive regionali sulla formazione o sulla segnaletica), assicurando che il pannello rispetti sia la normativa nazionale sia eventuali requisiti locali.
- Organigramma della Sicurezza – Nominativi e Contatti: È obbligatorio informare i lavoratori sui ruoli chiave della prevenzione e protezione in azienda. Il pannello deve quindi indicare i nominativi (e possibilmente i recapiti interni) di:
- Datore di Lavoro o dirigente delegato per la sicurezza (responsabile ultimo della sicurezza sul lavoro).
- RSPP – Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, e degli eventuali ASPP (Addetti al SPP) se nominati.
- Medico Competente (se previsto dall’attività), responsabile della sorveglianza sanitaria.
- RLS – Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (e RLS Territoriale se applicabile). Pur non essendo esplicitamente imposto da un singolo articolo di legge di affiggerne il nome, far conoscere ai lavoratori chi è il loro RLS è parte integrante dell’obbligo di informazione e trasparenza previsto dal D.Lgs. 81/08.
- Addetti alle emergenze (figure incaricate di primo soccorso, antincendio ed evacuazione) con i rispettivi nomi. Il datore di lavoro ha l’obbligo di designare e formare tali addetti; il pannello deve riportarne l’elenco per consentire a tutti di identificarli facilmente.
- Politica di Sicurezza e Diritti/Doveri Generali: Il pannello deve esporre in forma sintetica i principi generali di tutela e gli obblighi delle parti, così come emergono dalla legislazione. Ad esempio: un “Avviso ai Lavoratori” può ricordare che ciascun lavoratore ha diritto a condizioni di lavoro sicure e ha il dovere di rispettare le norme di sicurezza e usare i dispositivi di protezione forniti (obblighi sanciti dall’art. 20 D.Lgs.81/08). Parallelamente, si può riportare un estratto delle responsabilità del datore di lavoro (art. 18 D.Lgs.81/08), per evidenziare l’impegno dell’azienda nel garantire formazione, informazione, sorveglianza sanitaria, valutazione dei rischi, ecc. Tutte queste informazioni devono essere comunicate in modo “facilmente comprensibile” a tutti i lavoratori – ad esempio usando lingua/e comprensibili agli operai stranieri, come richiesto dall’art. 36 comma 4 D.Lgs.81/08. L’obiettivo è creare consapevolezza diffusa: il personale deve sapere a chi rivolgersi per questioni di sicurezza, quali sono i propri diritti (es. il diritto di allontanarsi in caso di pericolo grave e immediato) e i propri doveri (es. segnalare immediatamente condizioni pericolose).
- Documentazione di Sicurezza: Pur non dovendo esporre integralmente documenti interni, il pannello può indicare dove sono reperibili i documenti obbligatori relativi alla sicurezza. Ad esempio, si può comunicare che presso l’ufficio preposto sono disponibili per consultazione il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e i piani di sicurezza (Piano di Emergenza interno, Piano Operativo di Sicurezza POS per i cantieri, ecc.). Questo adempierebbe all’obbligo di informare i lavoratori dell’esistenza e contenuto dei documenti di sicurezza che li riguardano. In ambito di cantiere, il pannello può segnalare la presenza del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e del Piano Operativo di Sicurezza (POS), strumenti previsti dal D.Lgs. 81/08 per la gestione dei rischi nei cantieri con più imprese.
2. Procedure di Emergenza (Antincendio, Pronto Soccorso, Incidenti)
Una sezione ben visibile del pannello deve essere dedicata alle procedure da seguire in caso di emergenza, includendo almeno i seguenti aspetti chiave:
- Istruzioni Antincendio ed Evacuazione: Occorre esporre le istruzioni essenziali su cosa fare in caso di incendio o altra situazione che richieda evacuazione. Le procedure di emergenza interne devono essere definite dal datore di lavoro ai sensi degli artt. 43 e 46 del D.Lgs.81/08 e della normativa antincendio (D.M. 10 marzo 1998 e successivi decreti) – queste procedure vanno comunicate chiaramente a tutti. Il pannello deve dunque riportare:
- Modalità di allarme: come attivare l’allarme antincendio (es. ubicazione e utilizzo degli allarmi manuali a pulsante, sirene, etc.).
- Azioni iniziali: istruzioni affinché “in caso di incendio: dare immediatamente l’allarme, avvertire i colleghi, e tentare l’estinzione con i mezzi a disposizione solo se addestrati, senza correre rischi”.
- Percorsi di esodo: indicazione chiara che occorre evacuare l’area seguendo le vie di fuga segnalate. Spesso accanto al pannello si trova la planimetria con il Piano di Emergenza ed Evacuazione che mostra le uscite di emergenza, i percorsi di evacuazione e il punto di raccolta (punto di assemblea) esterno. Il pannello deve richiamare tale planimetria (es. “Verificare sulla piantina le uscite di emergenza più vicine e il punto di raccolta”). Le vie di esodo devono essere mantenute libere, come richiesto dall’Allegato IV del D.Lgs.81/08.
- Punto di Raccolta: va segnalato dove i lavoratori devono radunarsi una volta evacuati (ad es. un cartello verde “Punto di Raccolta” visibile all’esterno).
- Divieti durante l’evacuazione: ad esempio, vietato usare ascensori in caso di incendio, ecc. Queste istruzioni operative discendono dai piani di emergenza interni sviluppati secondo i criteri del D.M. 10/03/1998 (ora integrato/aggiornato dai D.M. 1-2-3 settembre 2021).
- Numeri di Emergenza: Il pannello deve riportare tutti i numeri telefonici di emergenza da contattare in caso di necessità. In Italia il numero di emergenza unificato 112 deve essere evidenziato (oppure i numeri specifici: 115 Vigili del Fuoco, 118 Pronto Soccorso/ambulanza – benché ora assorbiti nel 112 – e 113 Polizia, se rilevanti). Se l’azienda ha una portineria o centrale di emergenza interna attiva, indicare il numero interno da chiamare per allertare immediatamente i soccorsi interni. Per i cantieri, spesso sul cartello iniziale si indica anche l’indirizzo esatto del cantiere e riferimenti per agevolare l’arrivo dei soccorsi esterni.
- Pronto Soccorso Aziendale: Devono essere fornite istruzioni chiare per il primo soccorso. Il pannello elencherà i nomi degli Addetti al Primo Soccorso designati (formati secondo il D.M. 388/2003) e dove reperirli. Inoltre:
- Postazione di Primo Soccorso: indicare dove si trova la cassetta di pronto soccorso o l’infermeria aziendale. L’Allegato IV del D.Lgs.81/08 impone la presenza di presidi di primo soccorso adeguati e segnalati in ogni luogo di lavoro. Un cartello (croce bianca su sfondo verde) deve indicare la posizione della cassetta di pronto soccorso, e il pannello informativo può integrare tale indicazione con una scritta del tipo “Cassetta di Pronto Soccorso ubicata in ______ (luogo)”.
- Istruzioni in caso di malore/infortunio: ad esempio, “In caso di infortunio, avvisare immediatamente un Addetto al Primo Soccorso; non spostare un ferito grave se non in caso di pericolo imminente; chiamare il 118/112 se necessario e fornire le informazioni richieste”. Queste linee guida sono parte delle misure di emergenza che il datore di lavoro deve predisporre e comunicare.
- Segnalazione e Gestione degli Infortuni: Il pannello deve descrivere la procedura per la segnalazione degli infortuni e dei “near miss” (quasi incidenti). In ottemperanza all’obbligo di informare i lavoratori sulle procedure di denuncia degli infortuni (art. 18 e 53 D.Lgs.81/08), si indicherà che ogni infortunio, anche lieve, deve essere immediatamente comunicato al proprio superiore o al preposto di sicurezza, affinché si possano attivare le misure di soccorso e avviare la registrazione/investigazione dell’evento. Si può aggiungere che gli infortuni sul lavoro verranno denunciati dal datore di lavoro agli enti assicurativi (INAIL) e di vigilanza come previsto dalla legge, ma al lavoratore interessa soprattutto sapere che deve segnalare subito l’evento per ottenere assistenza. Per incidenti gravi, il personale deve sapere di non esitare a chiamare direttamente il 112. Indicare anche la procedura interna post-infortunio: ad esempio, chi contattare per compilare il rapporto d’infortunio. Questo non è un “contenuto” da legge da affiggere in sé, ma rientra nelle informazioni obbligatorie sulle procedure che il datore di lavoro deve fornire (art. 36, comma 1, lett. b del D.Lgs.81/08: informazioni sulle procedure di pronto soccorso, lotta antincendio ed evacuazione). Comunicare tali istruzioni su un pannello aiuta a garantire che tutti sappiano cosa fare e a chi rivolgersi in situazioni di emergenza.
- Misure Specifiche per Cantieri: Nei cantieri temporanei o mobili, il Piano di Emergenza deve tenere conto dei rischi peculiari (es. crolli, scavi, ecc.). Sul pannello di cantiere è opportuno segnalare dove si trova esternamente il telefono di cantiere o altro mezzo per chiamare i soccorsi. Inoltre, andranno evidenziate eventuali sirene o segnalazioni acustiche convenute per evacuazione (ad esempio un segnale acustico particolare che indica l’ordine di abbandonare il cantiere). Tali procedure fanno parte del Piano Operativo di Sicurezza e devono essere note a tutti in cantiere.
3. Obblighi di Legge e Comunicazioni da Esporre
Questa sezione del pannello raggruppa avvisi legali, obblighi e comunicazioni ufficiali che per legge devono essere portati a conoscenza dei lavoratori. L’obiettivo è rendere esplicite le regole di sicurezza da rispettare e le disposizioni normative pertinenti. I seguenti elementi vanno inclusi senza riferimenti a politiche aziendali interne (per evitare di confondere obblighi di legge con prassi interne):
- Obblighi dei Lavoratori: Un elenco chiaro dei comportamenti obbligatori che ciascun lavoratore deve tenere ai sensi di legge. Ad esempio, richiamare gli obblighi dell’art. 20 D.Lgs.81/08: usare correttamente i DPI forniti, utilizzare in modo appropriato macchine e attrezzature, non compiere di propria iniziativa operazioni non di competenza o pericolose, segnalare immediatamente al datore di lavoro o preposto eventuali deficienze dei dispositivi di sicurezza o altre condizioni di pericolo, e non rimuovere o manomettere i dispositivi di sicurezza. Quest’ultimo punto è particolarmente importante: rimuovere intenzionalmente le protezioni o segnalazioni di sicurezza è non solo una grave violazione disciplinare, ma costituisce reato ai sensi dell’art. 437 del Codice Penale (“Rimozione od omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro”), che punisce chi omette di collocare o volontariamente rimuove gli apparecchi o segnali destinati a prevenire infortuni. Il pannello dovrebbe riportare un avviso del tipo: “È fatto severo divieto di rimuovere, occultare o danneggiare i dispositivi di sicurezza e la segnaletica: tali comportamenti sono sanzionati disciplinarmente e penalmente (art. 437 Codice Penale)”.
- Obblighi del Datore di Lavoro e Dirigenti: Pur essendo più raro che un pannello interno elenchi gli obblighi datoriali (che sono noti ai responsabili), può essere utile – anche in ottica di sensibilizzazione – riportare sinteticamente che il datore di lavoro ha obblighi legali inderogabili in materia di sicurezza (art. 18 D.Lgs.81/08), quali: effettuare la valutazione dei rischi e redigere il DVR, designare e formare gli addetti a primo soccorso, antincendio e evacuazione, garantire la sorveglianza sanitaria ove prevista, fornire DPI adeguati ai lavoratori, assicurare la formazione e informazione di tutti (artt. 36-37 D.Lgs.81/08), vigilare sul rispetto delle misure di sicurezza, etc. Si può anche menzionare che la violazione di queste norme comporta sanzioni penali e amministrative a carico dei datori di lavoro. Ad esempio, il mancato adempimento degli obblighi informativi di cui all’art. 36 può portare all’arresto o ammenda; ancor più gravi sono le conseguenze penali in caso di infortuni causati da negligenze: il Codice Penale punisce l’omicidio colposo o le lesioni personali colpose gravi del datore di lavoro in violazione di norme antinfortunistiche (artt. 589 e 590 c.p., con pene aumentate se l’evento è causato dalla violazione di obblighi sulla sicurezza). Queste note sul pannello servono a ribadire la cultura della sicurezza: tutti – datore di lavoro, preposti e lavoratori – hanno obblighi da rispettare per prevenire incidenti.
- Divieti e Segnalazioni Obbligatorie: Il pannello deve includere i cartelli di divieto obbligatori per legge, ad esempio: Divieto di Fumo in tutti i locali chiusi di lavoro. La normativa antifumo (L. 3/2003 e regolamenti collegati) impone l’affissione del cartello di “Vietato Fumare” con l’indicazione della legge e delle sanzioni per i trasgressori in ogni ambiente dove è vietato fumare. Pertanto, sul pannello (o nelle immediate vicinanze) deve esserci un chiaro segnale di divieto di fumo. Altri divieti tipici da esporre, secondo i casi, includono: “Vietato l’accesso ai non addetti ai lavori” (per zone pericolose o cantieri, spesso reso con pittogramma di persona barrata) e “Divieto di ingresso senza autorizzazione” in reparti particolari. Tali cartelli di divieto sono parte della segnaletica di sicurezza obbligatoria prevista dal Titolo V del D.Lgs.81/08.
- Comunicazioni di Legge: Qualora vi siano comunicazioni ufficiali da enti di controllo che devono essere esposte, il pannello deve riservare uno spazio a queste. Ad esempio, se l’Organo di Vigilanza (ASL/SPSAL o Ispettorato) ha impartito prescrizioni o se deve essere notificata al personale una determinata informativa di sicurezza, questa va affissa. In genere, documenti come le prescrizioni degli ispettori o le comunicazioni relative a risultati di monitoraggi ambientali, ecc., vengono esposte temporaneamente per conoscenza dei lavoratori. Un esempio potrebbe essere la comunicazione annuale del rappresentante dei lavoratori o del medico competente su determinati aspetti di salute (anche se non espressamente obbligatorio affiggerla, può rientrare nelle buone pratiche di trasparenza). L’importante è che sul pannello siano presenti tutte le informazioni richieste dalla legge: un’altra comunicazione da affiggere è, ad esempio, l’orario di lavoro e turno di reperibilità degli addetti di primo soccorso e antincendio, se tale organizzazione è prevista (in impianti a ciclo continuo, deve sempre esserci qualcuno di turno per il primo soccorso: rendere noto il piano di turnazione dei soccorritori può essere utile).
- Riferimenti agli Organi di Vigilanza e Assicurativi: Anche se non strettamente obbligatorio per legge, spesso si inserisce sul pannello l’elenco dei riferimenti esterni utili: ad esempio l’indirizzo e telefono del Servizio di Prevenzione ASL competente territorialmente, dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro locale, nonché il numero di posizione assicurativa INAIL dell’azienda. Alcune aziende espongono il certificato di assicurazione INAIL o i dati della copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro, a riprova di adempimento (questo perché in passato era espressamente richiesto esporre il certificato, oggi dematerializzato ma comunque può essere comunicato). Inoltre, potrebbe essere indicato il nominativo del medico competente e il giorno di visita in azienda, o le modalità con cui i lavoratori possono accedere alle informazioni che li riguardano (es. risultati collettivi anonimi degli esami sanitari).
- Sanzioni Disciplinari in Materia di Sicurezza: Ai sensi dell’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori (L.300/1970), il codice disciplinare aziendale va pubblicizzato mediante affissione in luogo accessibile a tutti i lavoratori. Nel contesto del pannello sicurezza, è opportuno richiamare che la violazione delle norme di sicurezza comporta anche sanzioni disciplinari interne. Ad esempio, non indossare i DPI obbligatori o non seguire le procedure di sicurezza può essere oggetto di provvedimenti disciplinari secondo il regolamento aziendale. Senza entrare nei dettagli delle policy aziendali (che vanno affisse a parte), il pannello può contenere un richiamo generico: “Ogni inadempienza alle norme di sicurezza sarà sanzionata ai sensi del regolamento disciplinare aziendale, in ottemperanza all’art. 7 L.300/70”. Ciò ribadisce l’obbligo legale di osservare le regole di sicurezza e informa i lavoratori delle conseguenze anche contrattuali di comportamenti insicuri.
- Eventuali Linee Guida o Regole Specifiche di Settore: Se esistono linee guida regionali o indicazioni tecniche di organismi normatori (UNI, ISO) relative alla comunicazione in materia di sicurezza, queste possono riflettersi nel contenuto del pannello. Ad esempio, alcune Regioni promuovono la comunicazione bilingue in cantiere (italiano e lingua dei lavoratori stranieri prevalenti) per garantire la comprensione: ciò può essere implementato inserendo avvisi multilingue. Oppure, in settori speciali, potrebbero essere richiesti avvisi specifici (es. normativa regionale su rischi di calore per lavoro all’aperto, ecc.). Il pannello deve essere adattato includendo tali comunicazioni, se applicabili, fermo restando che i requisiti minimi nazionali sopra descritti devono sempre comparire.
4. Avvisi di Pericolo e Segnaletica di Sicurezza
La segnaletica di sicurezza è parte integrante del pannello informativo (o collocata nelle immediate vicinanze) e serve a segnalare in modo visivo e immediato i rischi presenti e le misure obbligatorie. Il D.Lgs. 81/2008 Titolo V, recependo la Direttiva 92/58/CEE, impone l’uso di cartelli di sicurezza ogniqualvolta permanga un rischio che non può essere evitato o sufficientemente ridotto con misure tecniche, organizzative o procedurali. Pertanto, sul pannello (o attorno ad esso) devono comparire i pittogrammi standard relativi a:
- Pericoli Generici e Specifici (Cartelli di Avvertimento): Segnali a forma triangolare, bordo nero su fondo giallo, con pittogrammi neri, che avvisano di un pericolo. Il pannello deve includere o essere corredato dai cartelli di attenzione per i rischi presenti in quell’ambiente di lavoro. Ad esempio, in un’officina meccanica potremo avere: “Attenzione Macchinari in moto” (simbolo di ingranaggi), “Pericolo di schiacciamento”, “Rischio elettrico – Alta Tensione” (fulmine), “Pericolo sostanze tossiche”, “Rischio rumore elevato”, etc., a seconda dei rischi individuati nel DVR. In un cantiere edile si vedranno cartelli di pericolo come “Pericolo di caduta dall’alto” (uomo che cade da altezza), “Pericolo caduta materiali dall’alto – Uso del casco” (spesso accompagnato dal cartello di obbligo del casco), “Attenzione presenza di gru in movimento”, “Pericolo scavi/profondi dislivelli”, “Rischio investimento – macchine operatrici in manovra”, etc. Questi cartelli devono essere conformi agli standard previsti (norme UNI/ISO): la norma UNI EN ISO 7010:2012 è il riferimento per i pittogrammi uniformi a livello internazionale, entrata in vigore anche in Italia. Il Ministero del Lavoro ha chiarito che i pittogrammi possono differire leggermente da quelli illustrati negli allegati al D.Lgs.81/08 purché il significato rimanga equivalente. È quindi buona prassi utilizzare cartelli conformi alla UNI EN ISO 7010, per garantire chiarezza e riconoscibilità universale.
- Obblighi (Cartelli di Obbligo – DPI e altre prescrizioni): Segnali rotondi a sfondo blu con pittogrammi bianchi, che indicano un comportamento obbligatorio. Sul pannello vanno esposti i cartelli relativi agli DPI obbligatori e ad altre misure obbligatorie in azienda o cantiere. Esempi fondamentali: “Casco Protettivo Obbligatorio”, “Protettori auricolari obbligatori” in ambienti rumorosi, “Occhiali di protezione obbligatori” per operazioni con rischio di schegge, “Uso dei guanti obbligatorio” in presenza di materiali taglienti o sostanze chimiche, “Indossare imbracatura di sicurezza” (per lavori in quota su ponteggi, ecc.), “Indossare giubbotto ad alta visibilità” (cantieri stradali o zone con mezzi in movimento). Questi cartelli segnalano disposizioni che sono già obblighi di legge: ad esempio, l’art. 77 D.Lgs.81/08 richiede al lavoratore di utilizzare i DPI messi a disposizione, quindi il cartello rafforza visivamente tale obbligo. Altri cartelli di obbligo potrebbero includere “Passaggio obbligato” (freccia bianca su blu) per instradare il percorso sicuro, oppure “Lavarsi le mani” in contesti con rischio biologico. Tutti i cartelli di obbligo pertinenti vanno affissi in modo permanente.
- Divieti (Cartelli di Divieto): Oltre al già citato divieto di fumo e divieto di accesso non autorizzato, vanno esposti tutti i cartelli di divieto richiesti dai rischi specifici. Esempi: “Vietato usare fiamme libere” in presenza di materiali infiammabili o atmosfere esplosive (pittogramma fiamma barrata), “Vietato transitare ai pedoni” in aree di movimentazione mezzi (uomo barrato), “Divieto di utilizzare cellulari” in zone ATEX o durante rifornimenti, “Vietato mangiare o bere” in laboratori chimici o zone contaminate, ecc. Questi cartelli rotondi a bordo rosso con barra trasversale sono obbligatori se servono a prevenire comportamenti pericolosi residui. Il D.Lgs.81/08 specifica che la segnaletica di divieto dev’essere di tipo permanente tramite cartelli ben visibili.
- Segnaletica di Emergenza e Primo Soccorso: Segnali rettangolari o quadrati a sfondo verde con simboli bianchi, indicanti uscite di sicurezza, presìdi di soccorso e posti di sicurezza. Sul pannello o nei suoi pressi devono comparire: Indicazioni delle Uscite di Emergenza (omettere su piantina o con frecce “Uscita di emergenza” se il pannello è vicino a esse), Percorso di fuga (frecce verdi), Punto di raccolta (simbolo di persone che convergono). Inoltre, cartelli di pronto soccorso: ad esempio il simbolo della croce bianca/verde con dicitura “Primo Soccorso” per indicare l’armadietto medico, e cartelli come “Doccia di emergenza”, “Lavaocchi” se presenti, o “Telefono per emergenze” con indicazione del numero da comporre. Questa segnaletica è anch’essa obbligatoria: l’Allegato XXV del D.Lgs.81/08 richiede cartelli per identificare l’ubicazione dei dispositivi di salvataggio e pronto soccorso.
- Segnaletica Antincendio: Segnali quadrati o rettangolari a sfondo rosso con simboli bianchi, che indicano la posizione dei mezzi antincendio e allarmi. Il pannello informativo deve includere o trovarsi accanto a cartelli quali: “Estintore” (pittogramma estintore), “Idrante” o “Naspo antincendio” (idrante a muro), “Allarme antincendio” (campana d’allarme), “Telefono antincendio” con indicazione del numero da chiamare in caso di incendio. Questi cartelli sono obbligatori e permanenti per permettere un rapido reperimento delle attrezzature antincendio in emergenza. In cantiere, potrebbe esserci un punto con estintore mobile: deve essere segnalato con il cartello appropriato.
- Pittogrammi e Standard: Tutti i cartelli devono essere conformi agli standard UNI/ISO per forma, colore e pittogramma, come già accennato. L’utilizzo di pittogrammi UNI EN ISO 7010 garantisce che i simboli siano aggiornati e riconosciuti internazionalmente. Ad esempio, il classico simbolo dell’elmetto (obbligo casco) o del fulmine (pericolo elettrico) oggi seguono la grafica standard ISO; il datore di lavoro è tenuto ad aggiornare la segnaletica se quella esistente è obsoleta o poco chiara. Una circolare ministeriale (Circ. Min. Lav. n.30/2013) ha chiarito la equivalenza tra i segnali del D.Lgs.81/08 e quelli della norma ISO 7010, dunque l’importante è che il segnale trasmetta inequivocabilmente il messaggio di sicurezza previsto. Sul pannello devono quindi essere presenti cartelli in buono stato, ben leggibili e preferibilmente senza scritte lunghe (il messaggio deve essere veicolato dal pittogramma; eventuali testi aggiuntivi possono essere in italiano e in altre lingue se utile, ma non devono sostituire il simbolo).
- Adattamento ai Rischi Specifici: È fondamentale che gli avvisi di pericolo esposti corrispondano effettivamente ai rischi presenti nell’ambiente di lavoro considerato. Il contenuto del pannello informativo in termini di segnaletica deve essere coerente con la valutazione dei rischi aziendale. Ad esempio, in un’officina metalmeccanica sarà obbligatorio esporre il cartello “Occhiali protettivi obbligatori” se vi sono operazioni di molatura/saldatura, mentre tale cartello non è necessario in un cantiere di scavo dove invece sarà indispensabile “Elmetto obbligatorio” e “Scarpe antinfortunistiche obbligatorie”. Il Testo Unico richiede che la segnaletica venga predisposta “tenendo conto dei rischi specifici dell’azienda o unità produttiva” (art. 43 e art. 161 D.Lgs.81/08). Pertanto, il pannello dovrà essere personalizzato sul contesto: includere i simboli di pericolo chimico (ad es. sostanze corrosive, comburenti, gas sotto pressione secondo regolamento CLP) se in azienda si usano tali agenti, oppure il cartello generico “Pericolo” in mancanza di un pittogramma specifico ma con una descrizione breve del rischio. Nei cantieri, è prassi affiggere un riepilogo generale all’ingresso con tutti i pittogrammi di obbligo e divieto pertinenti (casco, imbracatura, scarpe, ecc.) affinché chi entra sappia subito quali DPI deve indossare e quali comportamenti sono vietati.
In sintesi, il Pannello Informativo Sicurezza deve fungere da riferimento completo e conforme alla legge, visibile a tutti i lavoratori e visitatori, contenente sia testi esplicativi sia i cartelli di sicurezza previsti dalla normativa. Deve essere collocato in posizione ben visibile e mantenuto aggiornato. Rispettando i requisiti sopra elencati – derivanti dal D.Lgs. 81/2008, dai relativi decreti ministeriali (come il D.M. 388/03 per il primo soccorso e il D.M. 10/03/98 per l’antincendio), dal Codice Civile (art. 2087) e dal Codice Penale (art. 437 e altre disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro) – il datore di lavoro assicura l’adempimento degli obblighi legali e fornisce al personale uno strumento essenziale per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute. Ogni informazione è esclusivamente basata su obblighi di legge, senza policy aziendali arbitrarie, così da garantire uniformità e chiarezza nella comunicazione della sicurezza sul lavoro.